Prima domanda : perchè nel Verbale si fa riferimento al regolamento dell'Unione Europea 142 del 2011 e non si fa alcun cenno al reg. 749/2011 che il primo ha modificato, escludendo l'uso di prodotti derivati dalla fusione di grassi di cat.1? Nel contempo si parla di "coerenza del progetto con la vigente normativa sanitaria" (p. 59 del Verbale).
Seconda domanda: perché si accoglie la dichiarazione di Inalca circa la destinazione delle farine animali e del grasso di colatura, citando come utilizzatori finali la Tampieri Energie di Faenza e la Silo di Firenze (cf. p. 44 del Verbale), quando la prima ditta è autorizzata solo al coincenerimento e la seconda a trattare esclusivamente materiali di cat. 3, come si desume dall'elenco del Ministero della Salute?
Terza domanda: come mai il Comune di Castelnuovo Rangone ha ritenuto superata la propria osservazione (cf. p. 18 Allegato A)?
In essa aveva tra l'altro affermato:
«... trattandosi l’impianto di cui in oggetto, di nuovo impianto per il trattamento di rifiuti di origine animale (sottoprodotti di categoria 1) con valorizzazione energetica, l’area individuata per la costruzione non risulta compatibile con quanto attualmente presente all’interno degli strumenti pianificatori provinciali in vigore e, pertanto, si ritiene il progetto inammissibile».
Continueremo ad approfondire questi e altri argomenti avvalendoci dell'opportuna assistenza legale.
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